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Il tetto e i conflitti condominiali

I tetti sono la maggior causa di conflitti fra proprietari di condomini, questo perchè le spese sono spesso alte considerando il noleggio delle impalcature, la tassa di occupazione del suolo pubblico ed il ripristino della copertura stessa.

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Il tetto può costituire la semplice copertura dell'edificio, oppure fungere da lastrico solare per gli inquilini dell'ultimo piano.
Nel primo caso, cioè copertura dell'edificio, le spese di manutenzionesono a carico di tutti i condomini in proporzione dei millesimi di proprietà.

Nel secondo caso i costi delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del condominio per i 2/3 ed 1/3 a carico del o dei proprietari dell'ultimo piano. 
Il od i proprietari dell'ultimo piano partecipanno ai costi per entrambe le quote.
Interventi sui tetti sono più frequenti di quanto si possa immaginare.

Il condomino che voglia installare un boiler con pannello solare sul tetto, dopo aver controllato che non vi siano divieti nel regolamento condomininale o nei regolamento comunale, deve assicurarsi che il sistema sia facilmente rimovibile dal tetto e non causi costi maggiori per gli altri condomini.

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Un condomino dell'ultimo piano può lamentare infiltrazioni d'acqua dal tetto, oppure una incapacità a riparare l'abitazione dal caldo e dal freddo.

In questo caso le spese di manutenzione devono essere deliberate dall'assemblea del condominio ed approvate con la maggioranza dei millesimi e dei partecipanti alla riunione.
Ulteriori conflitti sono i costi di manutenzione delle coperture, dovuti agli elevati standard di sicurezza richiesti dalla normativa in materia di lavoro.
Molto spesso tutte queste considerazioni portano a scegliere la quotazione più economica creando insoddisfazione nei condomini dell'ultimo piano. In questo caso è meglio ricorrere ad un accertamento tecnico preventivo con il parere di un giudice e nominare un tecnico responsabile di valutare l'intervento più idoneo per risolvere il problema dell'edificio in questione.
I condomini in minoranza possono impugnare la perizia ed attuare l'intervento a proprie spese. Solo a posteriori possono richiedere a tutti gli altri condomini la propria quota di spese secondo i millesimi.
Altro esempio molto diffuso è quello del condomino dell'ultimo piano che vuole realizzare una finestra velux od addirittura una terrazza sul tetto anche se poi risulta ad uso dell'intero condominio.

L'art 1102 del Codice Civile stabilisce che queste modificazioni di parti comuni possono essere effettuati da qualsiasi condomino, purchè non alteri la funzione di copertura dello stabile. Se però, a seguito dell'intervento, si verificano problemi di funzionalità dell'edificio, i condomini hanno diritto ad intervenire in giudizio richiedendo anche il parere di un tecnico nominato dal tribunale.
L'uso del lastrico come terrazzo può compromettere la funzione di copertura dello stabile, causando, per esempio, infiltrazioni d'acqua. 
Dimostrando che a causa dell'uso che ne fa il condomino dell'ultimo piano, il lastrico ha perso le sue funzioni di copertura, le spese di manutenzione saranno a carico esclusivo dello stesso che ha commisionato i lavori.

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