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Ipoteca sulla prima casa: quali sono gli obblighi di Equitalia

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Equitalia può iscrivere l’ipoteca anche sulla prima casa, a condizione che:

– il debito accumulato dal contribuente per cartelle non pagate (anche se oggetto di opposizione in tribunale) sia non inferiore a 20mila euro;

– venga prima inviata al contribuente un preavviso, con cui gli si assegna un termine di 30 giorni per difendersi. La mancata notifica di tale comunicazione rende nulla l’ipoteca.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Ovviamente, salvo il caso di accertamenti immediatamente esecutivi, il preavviso di ipoteca deve essere a sua volta preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.

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Il contribuente, quindi, non potrebbe vedersi iscrivere ipoteca sui propri beni senza aver mai ricevuto, prima di allora, alcuna comunicazione con l’avvio della riscossione o, prima ancora, la notifica di una cartella di pagamento. Diversamente verrebbe violato il suo legittimo diritto di difesa e del contraddittorio.

Pertanto, come chiarito dalla Cassazione, in tema di riscossione coattiva delle imposte, Equitalia, prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili di proprietà del contribuente, deve comunicare a quest’ultimo che procederà alla suddetta iscrizione attraverso la notifica del cosiddetto avviso di iscrizione ipotecaria. Nella comunicazione in questione deve anche concedergli 30 giorni di tempo per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. Inoltre, la comunicazione deve contenere l’avviso che, se nel termine di 30 giorni non si provvederà al pagamento delle somme iscritte dovute, avrà luogo l’iscrizione ipotecaria. Insomma, il contribuente deve essere posto nella condizione di comprendere che, in caso di inadempimento, l’ipoteca scatterà senza bisogno di ulteriori solleciti.

Equitalia notifica il preavviso di iscrizione ipotecaria con le modalità previste per la cartella di pagamento: ossia, notifica a mani proprie o a mezzo del postino, con consegna – se il destinatario è assente dall’abitazione – a (secondo l’ordine) un familiare convivente, persona addetta alla casa o al portiere dello stabile.

Non è previsto che l’AdR effetti altra successiva comunicazione, neppure dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.

L’obbligo di preventiva comunicazione e concessione del termine di 30 giorni affinché il contribuente possa esercitare il diritto di difesa, presentando opportune osservazioni o provvedere al pagamento del dovuto, si applica anche ai procedimenti iniziati prima del 13 luglio 2011 (quando l’obbligo non era previsto per legge) con conseguente nullità dell’ipoteca iscritta in assenza della preventiva comunicazione

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