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  • Un'ora alle Poste Italiane

    Utente sconosciuto 3008 giorni fa

    Mi è toccato spedire una lettera, una semplice busta imbottica con dentro un CD per la mia fidanzata e, purtroppo, non avevo i francobolli, quindi m'è toccato recarmi all'ufficio postale (di pomeriggio è aperta soltanto la sezione centrale) di Pisa, città in cui al momento vivo.

    fila alla posta

    Ahimè, già appena entrato ho notato l'infernale bolgia di clienti, divisi tra correntisti ed anonimi fruitori del servizio, tutti accaldati ed in cerca di un pò di frescura, chi sostando vicino all'ingresso, chi girovagando per l'area d'attesa sperando di beccare quell'alito di vento proveniente dalle finestre, i più rassegnati occupavano i posti a sedere.

    Mentre notavo con quanta lentezza gli impiegati servissero i clienti, vedo alzarsi l'addetta al mio sportello e sparire, stava servendo un ragazzo sulla trentina, che, sulle prime, mi è parso provenire dall'europa orientale.

    Dopo circa 20 minuti, la signora è tornata allo sportello con carta da pacchi, nastro e forbici, il ragazzo doveva spedire due pacchetti ma, essendo straniero, non conosceva le richieste dei nostri uffici, che non spediscono pacchetti non avvolti in qualche tipo di carta.

    Dopo aver fornito i dati per la spedizione, il ragazzo si attendeva due ricevute, una per ogni pacchetto, ma l'impiegata gliene ha fornita soltanto una. Lui ha cercato di chiedere l'altra, ma il suo italiano non è stato sufficiente, così si è voltato spaesato, cercando nella sala qualcuno che lo aiutasse.

    Ero dietro di lui ed in inglese mi sono offerto di dargli una mano, così ho scoperto che era tedesco e che mi ero sbagliato sulla sua nazionalità. In ogni caso gli faccio da interprete e spiego all'impiegata che lui sta chiedendo la seconda ricevuta, lei mi risponde che per la spedizione con "pacco ordinario, la ricevuta non è prevista".

    Il ragazzo sconsolato mi saluta con un sorriso e va via.

    Prima che ciò accadesse, stavo notando il rito che intercorre tra un cliente e l'altro: ogni volta che hanno terminato di servire qualcuno, gli impiegati non fanno scattare il numero per servire il cliente successivo, ma temporeggiano, controllano carte, si alzano, mettono a posto pacchi, oppure chiedono qualcosa a qualcuno che passa loro dietro o, ancora, scambiano 4 chiacchiere con i colleghi. Poi tornano a sedersi e, con estrema lentezza (sembra di guardare un rallenty) muovono il dito verso il pulsante che fa avanzare il contatore.

    La velocità arriva soltanto quando al numero chiamato non corrisponde cliente, allora inizia il balletto dei numeri che si susseguono a velocità supersonica, quasi che, quando chiamato, il cliente in attesa debba precipitarsi allo sportello in un battito di ciglia, pena la perdita del turno.

    Spazientito, ma per certi versi ironicamente divertito dal rito, ho cercato di cronometrarlo al meglio che potevo, beh, tra un cliente e l'altro, si arriva anche ad aspettare 5 minuti prima che il numeretto scatti di nuovo.....

    Non c'è che dire, viva l'(in)efficienza italiana!

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3795 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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