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Risultati per "sentenza"

Commenti

  • Tribute to Schettino

    laibach 4503 giorni fa

    Porta in alto la mano
    segui il tuo capitano,
    scappo con il pattino
    sono capitan Schettino..
    un passo avanti ondeggiando un passo in dietro affondando...
    mica faccio er bagnino, sono capitan Schettino!"

    ********

     

    Non sono fuggito, sono caduto nella scialuppa!”

     

    ********

  • Acquistare Repliche NON รจ reato

    Raul Bove 3348 giorni fa nel gruppo Passioni e orologi

    Chi acquista su internet della merce contraffatta (per esempio, un bene che riporta un marchio falso, ma di fattezze identiche a un altro più noto, come potrebbe essere un finto Rolex) rischia soltanto una sanzione amministrativa (quella prevista daldecreto legge n. 35 del 14 marzo 2005) e non una condanna penale.
    In particolare una recente e importante sentenza della Cassazione (sentenza n. 22225/12) ha escluso si possa parlare, in questi casi, del reato di ricettazione o di "acquisto di cosa di sospetta provenienza".

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    La Corte ha così scagionato l'acquirente di alcuni orologi falsi provenienti dalla in Cina e bloccati, in un momento successivo, alla dogana.

    Tale comportamento è considerato illecito penale da una direttiva della Comunità Europea (direttiva n. 2004/48/CE), che non è stata, ancora per il momento, recepita nel nostro ordinamento.

    Il che significa che tutt'al più l'Italia potrà essere condannata per inadempienza agli obblighi comunitari, ma il cittadino che acquisti falsi su internet non rischia di macchiarsi la fedina penale.

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    In ogni caso, l'incauto acquirente dovrà sempre sperare che i prodotti non vengano bloccati alla dogana, altrimenti rischierà in ogni caso una confisca.

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3795 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3795 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3765 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • Rete sotto copertura TRE, addebiti indesiderati

    lilian 2658 giorni fa nel gruppo Telefonia e Cellulari

    Dopo l'aggiornamento della App di 3 (H3G) Area Clienti 3 molte persone si sono ritrovate addebiti da 18 centesimi per contenuti Emcube. Spesso questi addebiti non richiesti e non voluti, risultano ad orari per cui gli utenti dicono di non aver navigato, ma questo potrebbe essere dovuto anche ad una registrazione del traffico posticipata (il tutto non risulta essere molto chiaro)

    Area Clienti 3 è un’applicazione che i telefoni brandizzati hanno installata di default. 

    Addebiti Emcube gestore TRE

    In molti casi è la stessa Tre che invia messaggi ai clienti, messaggi che invitano ad entrare su siti con contenuti a pagamento !

    Qualora cliccassi sul link questo ti porta su uno dei siti che da navigazione mobile addebiterebbero dei costi sul tuo conto 3.

    Qual'ora venga inserita una sim della 3 su un telefono brandizzato Tim (ad esempio), potrebbe capitare che la homepage di default sia la pagina wap della TIM. Pochi sanno, che il traffico wap non è contemplato nell’offerta internet di Tre e quindi vi ritroverete con un inevitabile qualche sorpresa, e un addebito sulla vostra scheda.

    In molti altri casi, sono siti di news come Repubblica, a togliervi 18 centesimi, e anche quanto questi dovrebbero consentire di vedere la homepage senza pagare, nella realtà non lo fanno, e i soldi vi vengono addebitati lo stesso

    In alcuni casei delle persone si sono visto addebitare 45 centesimi di euro, dopo aver letto due articoli, contro i 18 centesimi previsti. 

    Ecco svelato l'arcano.

    Ma il rimedio ? Ecco le soluzioni possibili

    1. Soluzione più semplice ovviamente è non navigare su siti di NEWS 
    2. La seconda è Impostare Richiedi versione desktop dalle impostazioni del browser internet. Ulteriori dettagli QUI anche per i meno esperti.
    3. Se siete degli esperti e mettete mano al vostro cellulare, ma soprattutto avete i permessi di Root,  potete sempre scegliere di cambiare i DNS della vostra connessione o installare AdawayUlteriori dettagli

    Un ulteriore soluzione consiste nell'installare la APP Set DNS dallo store di Google, e settare come DNS prioritari, quelli di Google (i famosi 8.8.8.8) o quelli di OpenDNS

    Ho provato personalmente Set DNS, e Adaway, e vi posso assicurare che funzionano entrambi anche su telefoni non proprio nuovissimi (Galaxy S2).

  • Truffe e frodi online: segnalazioni 2019

    Ho un po' rallentato queste segnalazioni, ma quella che vi propongo, è assolutamente degna di nota. Eccovi di seguito il testo della mail FALSA, cui non dovete assolutamente rispondere:

     


    Ciao!

    Il mio nickname in darknet è pierre79.
    Ho hackerato questa cassetta postale più di sei mesi fa,
    attraverso di esso ho infettato il tuo sistema operativo con un virus (trojan) creato da me e ti sto monitorando da molto tempo.

    Se non mi credi, per favore controlla 'from address' nella tua intestazione, vedrai che ti ho mandato una email dalla tua casella di posta.

    Anche se hai cambiato la password, non importa, il mio virus ha intercettato tutti i dati di cache sul tuo computer
    e automaticamente salvato l'accesso per me.

    Ho accesso a tutti i tuoi account, social network, email, cronologia di navigazione.
    Di conseguenza, ho i dati di tutti i tuoi contatti, file dal tuo computer, foto e video.

    Sono rimasto molto colpito dai siti di contenuti intimi che occasionalmente visiti.
    Hai una fantasia molto selvaggia, ti dico!

    Durante il passatempo e l'intrattenimento lì, ho fatto uno screenshot attraverso la fotocamera del tuo dispositivo, sincronizzandoti con quello che stai guardando.
    Dio mio! Sei così divertente ed eccitato!

    Penso che tu non voglia che tutti i tuoi contatti ottengano questi file, giusto?
    Se sei della stessa opinione, allora penso che 300$ sia un prezzo abbastanza onesto per distruggere il sudiciume che ho creato.

    Invia l'importo sopra indicato sul mio portafoglio BTC (bitcoin): 1KGjDZ7RFV39r2q1JeSpZAF5L3fnpuenmT
    Non appena ricevuto l'importo di cui sopra, garantisco che i dati verranno eliminati, non ne ho bisogno.

    In caso contrario, questi file e la cronologia dei siti visitati otterranno tutti i tuoi contatti dal tuo dispositivo.
    Ho anche salvato i log della tua corrispondenza. Tutti i tuoi contatti avranno accesso a loro!

    Dopo aver letto questa lettera hai 50 ore!
    (Non appena ricevi questo messaggio, sarò informato a riguardo).

    Spero di averti insegnato una buona lezione.
    Non essere così indifferente, visita solo risorse provate e non inserire le tue password ovunque!
    In bocca al lupo!


    Segnalazioni truffe e frodi 2019